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Dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (modificato con deliberazione G.C. n. 34 del 14.03.2011)
Art. 8 Bis - Il Vice Segretario Comunale
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E' istituita la figura del Vice Segretario comunale.
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L'incarico di Vice Segretario è conferito dal Sindaco con atto monocratico.
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Il Sindaco può nominare tra i dipendenti dell'Ente, in possesso dei requisiti per accedere al concorso per Segretario comunale oltre laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio, appartenenti alla categoria più elevata (categoria D) prevista dal sistema di classificazione, un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento. Al Vicesegretario si applica la disciplina delle aree delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e 11 del CCNL 31 marzo 1999 e successive modificazioni.
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E' possibile individuare anche al di fuori della dotazione organica del Comune (in assenza di idonee professionalità all'interno del Comune, ma sempre nell'ambito di figure che siano pubblici dipendenti) un Vice Segretario al quale conferire funzioni di reggenza nel caso di vacanza o assenza del Segretario titolare. In quest'ultimo caso sarà necessario adottare protocolli d'intesa con l'amministrazione pubblica nella quale sarà individuato il dipendente in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti per la sostituzione del Segretario Comunale. Per requisiti professionali specifici si intendono gli stessi requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs 267/2000 TUEL. Nel caso in cui il Vicesegretario reggente facente funzioni del Segretario Comunale, venga individuato al di fuori della dotazione organica del Comune, ma sempre tra i dipendenti pubblici, non potrà esercitare le funzioni vicarie per un periodo superiore a 120 giorni dalla data in cui si manifesta la vacanza del Segretario.
Dott.ssa Marilena Però
Orario di ricevimento: Lunedì: 16.00 - 18.00 Venerdì: 10.00 - 12.00
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